Domande e risposte frequenti sulle esenzioni per età e reddito
Sedi e modalità di accesso - Ticket ed esenzioni
Il ticket rappresenta la quota di partecipazione alla spesa sanitaria dovuta dal cittadino per le varie forme di assistenza:
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per l’assistenza farmaceutica
quota dovuta: € 2 per confezione con un massimo di € 4 per ricetta -
per le visite e prestazioni specialistiche
quota dovuta: € 36 massimo per ricetta
Regione Lombardia (D.g.r. n. XI/2797 del 31/01/2020) ha previsto, per le prestazioni prenotate dal 1° marzo 2020 a favore degli assistiti lombardi, l’abolizione del c.d. superticket, di cui alla Legge n. 111 del 15/07/2011 e alla DGR n. IX/2027 del 20/07/2011, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, secondo quanto disposto dalla l.r. 30 dicembre 2019, n. 24 “Legge di stabilità 2020 - 2022” (art. 12).
A decorrere dal 1° settembre 2020 il c.d. super ticket per le prestazioni di specialistica ambulatoriale è abolito a livello nazionale (anche per gli assistiti non lombardi).
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per l’assistenza termale
quota dovuta: € 50 per ciclo di cura se non esente, oppure € 3,10 se esente parziale o nessuna quota se esente totale. Per le categorie esenti visualizza il "Riepilogo esenzioni prestazioni termali" -
per prestazioni di Pronto Soccorso non urgenti
quota dovuta: € 25 per la visita, comprese eventuali altre prestazioni diagnostico-terapeutiche correlate, ad eccezione di alcune categorie di assistiti o prestazioni escluse da tale quota.
L'esenzione dal ticket esonera il cittadino al pagamento totale o parziale di dette quote.
Esenzioni
Le categorie che prevedono l'esenzione totale o parziale dei cittadini dalle quote di partecipazione alla spesa sopraindicate (ad eccezione delle categorie esenti dalla quota di partecipazione per l'assistenza termale) sono le seguenti:
- Esenzione per età e reddito
- Esenzione per patologia cronica e/o malattia rara
- Esenzione per patologia cronica e/o malattia rara e reddito
- Esenzione per invalidità
- Altre tipologie di esenzione
Esenzioni per ETA' E REDDITO
Categorie previste:
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minori di 14 anni (fino al compimento del 14° anno di età, indipendentemente dalla posizione reddituale del nucleo familiare di appartenenza) validità in Regione Lombardia;
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minori di 6 anni appartenenti a nucleo familiare fiscale con reddito complessivo non superiore a € 36.151,98;
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cittadini di età superiore ai 65 anni con reddito complessivo familiare fiscale non superiore a € 36.151,98;
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cittadini di età superiore a 65 anni con reddito complessivo familiare fiscale compreso tra i € 36.151,98 e € 38.500,00;
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cittadini di età uguale o superiore a 66 anni con un reddito familiare fiscale annuo pari a € 18.000 (Decorrenza 31.03.2014)
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titolari di pensione al minimo ultrasessantenni e familiari fiscalmente a carico con reddito complessivo familiare fiscale inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 in presenza di coniuge a carico e di ulteriori € 516,45 per ogni figlio a carico;
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titolari di pensione sociale e loro familiari fiscalmente a carico;
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lavoratore/trice in mobilità o in cassa integrazione guadagni straordinaria e loro familiari fiscalmente a carico, anche nel caso di figli a carico al 50%, che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, non superiore i massimali mensili previsti dalla Circolare n. 5 dell'INPS del 25.01.2019 e suoi eventuali successivi aggiornamenti.
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DISOCCUPATI (esenzione ticket per specialistica ambulatoriale - esenzione ticket per farmaceutica ): cittadini residenti disoccupati che hanno reso la Dichiarazione di Immediata Disponibilità-DID (indipendentemente dall’esistenza o meno di un pregresso rapporto di lavoro) al Centro per l’Impiego ovvero al Portale Nazionale per le Politiche del Lavoro (ANPAL) o al Sistema Informativo Unitario Lavoro regionale (SIUL) e loro familiari fiscalmente a carico (anche nel caso di figli a carico al 50%) appartenenti a nucleo familiare fiscale con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31 incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico, per la durata della condizione.
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disoccupati* : cittadini che abbiano cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) una attività di lavoro dipendentee che hanno reso la Dichiarazione di Immediata Disponibilità-DID al Centro per l’Impiego ovvero al Portale Nazionale per le Politiche del Lavoro (ANPAL) o al Sistema Informativo Unitario Lavoro regionale (SIUL), esclusivamente se il relativo reddito familiare risulti pari o inferiore a 27.000 Euro/anno, ed i familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione.
* Fatto salvo quanto disposto dal Tribunale Ordinario di Milano con propria ordinanza del 12/01/2023 (procedimento r.g. 26/2022), in merito all'esenzione nazionale E02 per la specialistica ambulatoriale, secondo le indicazioni del Ministero della salute "Non può essere considerato disoccupato il soggetto che non abbia mai svolto un’attività di lavoro dipendente (inoccupato o persona in cerca di prima occupazione) o il soggetto che, pur svolgendo un’attività lavorativa, conservi l’iscrizione al centro per l’impiego per non aver superato nel corso dell’anno un determinato limite di reddito”.
Cosa fare
Per far valere il diritto all’esenzione dal ticket è necessario seguire alcune indicazioni, a seconda della categoria di appartenenza:
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Minori di 14 anni senza limiti di reddito
(Cod. E11 a validità regionale per la specialistica e per la farmaceutica)
Non è necessaria alcuna autocertificazione in quanto il diritto alla esenzione è disponibile nel sistema informatico ed il codice viene indicato dal medico prescrittore sulla ricetta. L'esenzione E11 resta valida fino al compimento del 14° anno di età ed è applicabile ai soli soggetti iscritti al Servizio Sanitario Regionale lombardo. -
Minori di 6 anni appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo non superiore a € 36.151,98
(Cod. E01 a validità nazionale per la specialistica)
Il diritto all'esenzione è caricato in anagrafe regionale, ogni 31/03 di ogni anno, dal Ministero delle Finanze (MEF) ed è disponibile nel sistema informatico al medico prescrittore. Per fruire di prestazioni specialistiche presso strutture fuori Regione Lombardia (laddove i sistemi informatici sono differenti), è necessario che il genitore/tutore si rechi presso l'Ufficio scelta/revoca del Presidio Territoriale di riferimento per il rilascio dell’attestato di esenzione, compilando l'autocertificazione, portando con sè la Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) e la fotocopia del documento d'identità del dichiarante. -
Cittadini di età superiore ai 65 anni e con reddito complessivo familiare fiscale non superiore a € 36.151,98
(Cod. E01 a validità nazionale per la specialistica).
Il diritto all'esenzione è caricato in anagrafe regionale, ogni 31/03 di ogni anno, dal Ministero delle Finanze (MEF) ed è disponibile nel sistema informatico al medico prescrittore. Qualora l'assistito verifichi l'assenza del codice di esenzione in anagrafe regionale, ma ritenga di averne diritto, per ottenere l'attestato di esenzione (che sarà registrata contestualmente nel sistema informatico) deve recarsi all'Ufficio scelta/revoca del Presidio Territoriale di riferimento per compilare l'autocertificazione, portando con sè Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) e la fotocopia del documento d'identità dell'interessato. -
Cittadini di età superiore a 65 anni e reddito complessivo familiare fiscale tra € 36.151,98 ed € 38.500,00
(Cod. E05 a validità regionale per la specialistica)
Il diritto all'esenzione è caricato in anagrafe regionale, ogni 31/03 di ogni anno, dal Ministero delle Finanze (MEF) ed è disponibile nel sistema informatico al medico prescrittore. Qualora l'assistito verifichi l'assenza del codice di esenzione in anagrafe regionale, ma ritenga di averne diritto, per ottenere l'attestato di esenzione (che sarà registrata contestualmente nel sistema informatico) deve recarsi all'Ufficio scelta/revoca del Presidio Territoriale di riferimento per compilare l’autocertificazione, portando con sè la Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) e la fotocopia del documento d'identità dell'interessato. - Cittadini di età uguale o superiore ai 66 anni con un reddito familiare fiscale annuo fino a € 18.000 (Decorrenza 31.03.2014 - Cod. E14 a validità regionale per la farmaceutica) Il diritto all'esenzione è caricato in anagrafe regionale, ogni 31/03 di ogni anno, dal Ministero delle Finanze (MEF) ed è disponibile nel sistema informatico al medico prescrittore. Qualora l'assistito verifichi l'assenza del codice di esenzione in anagrafe regionale, ma ritenga di averne diritto, per ottenere l'attestato di esenzione (che sarà registrata contestualmente nel sistema informatico) deve recarsi all'Ufficio scelta/revoca del Presidio Territoriale di riferimento per compilare l'autocertificazione, portando con sè la Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) e la fotocopia del documento d'identità dell'interessato.
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Titolari di pensione al minimo di età superiore a 60 anni e familiari fiscalmente a carico con reddito familiare fiscale inferiore a € 8.263,31 incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (Cod. E04 a validità nazionale per la specialistica e regionale per la farmaceutica)
Il diritto all'esenzione è caricato in anagrafe regionale, ogni 31/03 di ogni anno, dal Ministero delle Finanze (MEF) ed è disponibile nel sistema informatico al medico prescrittore. Qualora l'assistito verifichi l'assenza del codice di esenzione in anagrafe regionale, ma ritenga di averne diritto, per ottenere l'attestato di esenzione (che sarà registrata contestualmente nel sistema informatico) deve recarsi all'Ufficio scelta/revoca del Presidio Territoriale di riferimento per compilare l'autocertificazione, portando con sè la Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) e la fotocopia del documento d'identità dell'interessato. -
Titolari di pensione sociale e familiari fiscalmente a carico (Cod. E03 validità nazionale per la specialistica e regionale per la farmaceutica)
Il diritto all'esenzione è caricato in anagrafe regionale, ogni 31/03 di ogni anno, dal Ministero delle Finanze (MEF) ed è disponibile nel sistema informatico al medico prescrittore. Qualora l'assistito verifichi l'assenza del codice di esenzione in anagrafe regionale, ma ritenga di averne diritto, per ottenere l'attestato di esenzione (che sarà registrata contestualmente nel sistema informatico) deve recarsi all'Ufficio scelta/revoca del Presidio Territoriale di riferimento per compilare l'autocertificazione, portando con sè la Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) e la fotocopia del documento d'identità dell'interessato.
A partire dal 1° gennaio 2012, la validità del codice E03 garantisce, sia per i titolari di pensione sociale che per i familiari fiscalmente a carico, l'esenzione per la farmaceutica a livello regionale. -
Lavoratori in mobilità o in cassa integrazione guadagni straordinaria e familiari fiscalmente a loro carico, che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare dell'INPS n. 5 del 25/01/2019 e suoi eventuali e successivi aggiornamenti per il periodo di durata di tale condizione
(Cod. E13 a validità regionale per la specialistica e per la farmaceutica)
Per ottenere l'attestato di esenzione (che sarà contestualmente registrato nel sistema informatico) tali assistiti devono recarsi all'Ufficio scelta/revoca del Presidio Territoriale di riferimento per compilare l'autocertificazione, portando con sè la Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) e la fotocopia del documento d'identità dell'interessato e una dichiarazione da parte del datore di lavoro attestante la condizione legittimante il rilascio dell'esenzione. -
Disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei Centri per l'impiego e familiari fiscalmente a carico con reddito complessivo del nucleo familiare fiscale inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per figlio a carico
(Cod. E02 a validità nazionale per la specialistica ed E02F a validità regionale per la farmaceutica)
Per ottenere l'attestato di esenzione (che sarà contestualmente registrato nel sistema informatico) tali assistiti devono recarsi all'Ufficio scelta/revoca del Presidio Territoriale di riferimento per compilare l’autocertificazione, portando con sè la Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) e la fotocopia del documento d'identità dell'interessato. -
Disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici ai Centri per l'impiego e familiari fiscalmente a carico con reddito complessivo del nucleo familiare fiscale inferiore o pari a € 27.000
(Cod. E12 a validità regionale per la specialistica e la farmaceutica)
Per ottenere l'attestato di esenzione (che sarà contestualmente registrato nel sistema informatico) tali assistiti devono recarsi all'Ufficio scelta/revoca del Presidio Territoriale di riferimento per compilare l'autocertificazione, portando con sè la Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) e la fotocopia del documento d'identità dell'interessato.
Modalità per effettuare l'autocertificazione
L'autocertificazione prevista per i codici E01, E02, E03, E04, E05, E12, E13 ed E14 può essere effettuata con le seguenti modalità:
- online sul sito www.crs.regione.lombardia.it utilizzando la Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS);
- presentandosi presso gli sportelli di scelta e revoca, con la propria TS-CNS, eventuale codice PIN e la fotocopia del documento d'identità.
Da lunedì 22 luglio 2019, è possibile autocertificare in farmacia le esenzioni E02, E12 ed E13.
Per gli assistiti impossibilitati a recarsi personalmente presso gli sportelli di scelta e revoca, è possibile comunque effettuare l'autocertificazione con le seguenti modalità:
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l'assistito incarica il familiare/conoscente a recarsi presso lo sportello di scelta e revoca per ritirare il modulo corrispondente alla propria tipologia;
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il modulo compilato unitamente alla TS-CNS ed alla copia del documento di identità dello stesso titolare, possono essere presentati allo sportello di scelta e revoca dal familiare/conoscente incaricato, senza alcuna delega;
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l'operatore di scelta e revoca è tenuto a rilasciare l'attestato e contestualmente registrare il codice di esenzione in anagrafica regionale.
La posizione di ciascun assistito riconosciuto esente per reddito/età, ovvero le codifiche di esenzione corrispondenti, sono disponibile nell'anagrafe regionale e visualizzabili direttamente dal medico prescrittore che le utilizza nel momento della compilazione dell'impegnativa.
Tale modalità ha sostituito la precedente per la quale gli assistiti erano tenuti ad attestare il diritto controfirmando la ricetta al momento della fruizione della prestazione.
L' assistito può verificare la propria posizione in anagrafe regionale in uno dei seguenti modi:
- presso il Presidio Territoriale di riferimento ;
- presso il proprio medico di famiglia;
- online sul sito www.crs.regione.lombardia.it utilizzando la TS-CNS.
E qualora il cittadino ravvisi che la propria posizione non è presente in anagrafe regionale (situazione possibile per inconvenienti tecnici temporanei o non completo aggiornamento/allineamento con i dati forniti dal MEF) e ritenga avere titolo all'esenzione, può recarsi al Presidio Territoriale ASST di riferimento per autocertificare la condizione con conseguente registrazione della posizione nel sistema informatico.
A partire dal 01.07.2022 le esenzioni E12 ed E13 avranno una durata massima annuale (come già previsto per l'esenzione nazionale E02), non automaticamente rinnovabile, con scadenza al 31 marzo di ogni anno salva precedente variazione dello stato di diritto come ad esempio la perdita dello status di disoccupato. Le esenzioni E12 ed E13 registrate entro il 30.06.2022 mantengono la durata biennale, coma da previgente normativa (dal 2020).
Le esenzioni di cui ai codici E01, E03, E04, E05 ed E14, caricate in anagrafe regionale dal Ministero delle Finanze (MEF), mantengono la loro validità fintanto che non intervenga un cambiamento di condizione/reddito da parte del cittadino, superando in tal modo la necessità per lo stesso di presentarsi ogni anno presso l'ufficio scelta/revoca per rinnovare l'autocertificazione del diritto. Ove non sussistano più le condizioni di diritto verrà posta la data di scadenza al 31 marzo.
Per evitare conseguenze anche sul piano penale, qualora intervengano variazioni della condizione socio-reddituale (stato di disoccupazione/occupazione, aumento del reddito ecc.) che dà titolo alla esenzione, i soggetti beneficiari di esenzione correlata al reddito, devono darne tempestivamente comunicazione all'Ufficio esenzioni ticket (modulo scaricabile) o via internet ( www.crs.regione.lombardia.it ) utilizzando la Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS); in tal caso l'autocertificazione perde immediatamente validità al cessare delle condizioni in essa dichiarate.
Gli assistiti provenienti da altre regioni non iscritti al Servizio Sanitario Regionale lombardo, sulla cui ricetta il medico non abbia apposto alcun codice di esenzione nazionale, sono tenuti al pagamento delle quote ticket.
Le prescrizioni redatte dal medico devono sempre recare i codici di esenzione ed in tutti i casi in cui la ricetta ne è sprovvista, l'assistito è tenuto al pagamento delle quote dovute.
Qualora al medico prescrittore non risulti in anagrafe regionale l'informazione relativa al codice di esenzione, può utilizzare la documentazione di cui lo stesso cittadino è in possesso.
In tutti i casi in cui la ricetta non presenta l'indicazione dell'esenzione, questa non può essere riconosciuta nemmeno a posteriori.
ESENZIONE PER PATOLOGIA CRONICA e/o MALATTIA RARA (attestato rosa o BIANCO)
Gli assistiti affetti da patologia cronica o da malattia rara possono fruire dell’esenzione totale dalla partecipazione al costo delle prestazioni specialistiche riferite alla patologia ed all’esenzione parziale (1 € a confezione) per i farmaci correlati alla stessa.
Con la DGR n. 6800 del 30/06/2017 Regione Lombardia ha emanato le prime disposizione attuative del DPCM 12/01/2017 (approvazione nuovi LEA) entrato in vigore lo scorso 19/03/2017 e che introduce alcuni cambiamenti in merito alla classificazione delle malattie croniche e delle malattie rare ed ai diritti all’esenzione dalla compartecipazione alla spesa correlati alle diverse patologie.
Nel caso di patologia cronica, l'elenco elle prestazioni sanitarie erogabili in esenzione, correlate alla patologia, è consultabile sul portale di Regione Lombardia nella sezione ticket ed esenzioni (www.regione.lombardia.it mediante il seguente percorso Servizi e informazioni > Cittadini > Salute e prevenzione > Prenotazioni, Ticket e Tempi di attesa > Ticket sanitari e esenzioni).
Nel caso di malattia rara sono erogabili in esenzione le prestazioni sanitarie appropriate per il monitoraggio della malattia e delle relative complicanze, per la riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.
Cosa fare
Modalità di rilascio
Per ottenere l’esenzione il cittadino deve presentare al Presidio Territoriale di riferimento, la seguente documentazione:
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per patologia cronica:
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certificazione rilasciata da un Medico Specialista di Struttura pubblica o Privata Accreditata; per la ipertensione arteriosa ed il diabete, la certificazione può essere rilasciata anche dal medico di famiglia (in caso di ipertensione arteriosa secondaria maligna codice 0031.405.0, in considerazione della specificità della forma, è necessaria comunque la certificazione dello specialista);
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Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).
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per malattia rara:
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certificazione su apposita modulistica rilasciata dal Presidio ospedaliero abilitato a fare diagnosi di Malattia Rara;
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Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS)
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Modalità di rinnovo
In base alle scadenze previste al momento del rilascio, l’assistito deve provvedere a produrre al Presidio Territoriale di riferimento documentazione sanitaria (nuova certificazione dello Specialista o documentazione sanitaria recente) attestante la necessità di rinnovo dell’esenzione.
Rinnovo automatico
Per i cittadini in possesso di esenzioni per patologia è previsto il rinnovo automatico ovvero la possibilità di rinnovare l'esenzione direttamente presso il Presidio Territoriale di riferimento senza necessità di effettuare nuove visite specialistiche qualora nel corso del biennio precedente abbiano fruito di prestazioni di specialistica ambulatoriale o ricoveri a carico del SSR.
Il Medico di famiglia informerà i propri assistiti che per il rinnovo automatico possono recarsi direttamente agli uffici del Presidio Territoriale di riferimento.
E’ previsto comunque l’invio allo Specialista in tutti i casi in cui il MMG/PLS lo ritenga necessario per rivalutare la condizione clinica.
Per maggiori informazioni consultare il sito di Regione Lombardia nella sezione ticket ed esenzioni
ESENZIONE PER PATOLOGIA CRONICA e/o MALATTIA RARA E REDDITO
A partire dal 18 novembre 2014, Regione Lombardia ha introdotto due nuovi codici di esenzione E30 (patologia cronica reddito correlata) e E40 (malattia rara reddito correlata) con i quali i cittadini con esenzione per patologia cronica o rara che appartengono a nucleo familiare con reddito complessivo, riferito all’anno precedente, non superiore a € 46.600,00 (incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 al D.Lgs. n.109/98 e successive modifiche) possono beneficiare altresì dell’esenzione totale dal ticket per i farmaci correlati alla patologia.
Si precisa che per le esenzione E30 e E40 si deve fare riferimento al reddito del nucleo familiare come risulta dallo stato di famiglia anagrafico. Per tutte le altre esenzioni, che comportano il calcolo del reddito familiare, si deve invece fare riferimento al reddito del nucleo familiare considerato ai fini fiscali.
A partire dal 1.4.2020, le esenzioni relative all’assistenza farmaceutica E30 ed E40 vengono attribuite e rinnovate automaticamente esclusivamente ai soggetti affetti da patologie croniche (E30) o rare (E40) appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 46.600 euro, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare, come da tabella sottostante, per i farmaci correlati alla patologia.
TABELLA LIMITI MASSIMI DI REDDITO IN EURO (rinnovo automatico MEF) |
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NUMERO COMPONENTI FAMIGLIA |
FAMIGLIA GENERICA (non rientra in nessuna delle altre tipologie di cui alla tabella sottostante) |
1 |
46.600,00 |
2 |
73.162,00 |
3 |
95.064,00 |
4 |
114.636,00 |
5 |
132.810,00 |
6 |
149.120,00 |
7 |
165.430,00 |
8 |
181.740,00 |
Dette esenzioni hanno validità di un anno, dal 1° aprile al 31 marzo successivo e vengono assegnate automaticamente dal MEF ogni anno se permangono le condizioni di diritto; ove non sussistano più le condizioni di diritto verrà posta automaticamente data di scadenza al 31 marzo di ogni anno.
I titolari di esenzioni E30 ed E40 che non rientrano nei rinnovi automatici effettuati dal MEF, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a quello indicato nella tabella sottostante dovranno presentare un’autocertificazione della propria condizione al fine del rilascio dell’attestato di esenzione.
TABELLA LIMITI MASSIMI DI REDDITO IN EURO (con autocertificazione) |
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NUMERO COMPONENTI FAMIGLIA |
FAMIGLIA CON FIGLIO MINORE E GENITORI LAVORATORI |
FAMIGLIA CON FIGLIO MINORE E UN SOLO GENITORE |
FAMIGLIA CON UNA PERSONA CON HANDICAP GRAVE O INVALIDITA' SUPERIORE AL 66% |
FAMIGLIA CON UNA PERSONA CON HANDICAP GRAVE O INVALIDITA' SUPERIORE AL 66% E PRESENZA DI FIGLIO MINORE E GENITORI LAVORATORI |
FAMIGLIA CON UNA PERSONA CON HANDICAP GRAVE O INVALIDITA' SUPERIORE AL 66% E PRESENZA DI FIGLIO MINORE E DI UN SOLO GENITORE |
FAMIGLIA CON DUE PERSONE CON HANDICAP GRAVE O INVALIDITA' SUPERIORE AL 66 |
1 |
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|
69.900,00 |
|
|
|
2 |
|
82.482,00 |
96.462,00 |
|
105.782,00 |
119.762,00 |
3 |
104.384,00 |
104.384,00 |
118.364,00 |
127.684,00 |
127.684,00 |
141.664,00 |
4 |
123.956,00 |
123.956,00 |
137.936,00 |
147.256,00 |
147.256,00 |
161.236,00 |
5 |
142.130,00 |
142.130,00 |
156.110,00 |
165.430,00 |
165.430,00 |
179.410,00 |
6 |
158.440,00 |
158.440,00 |
172.420,00 |
181.740,00 |
181.740,00 |
195.720,00 |
7 |
174.750,00 |
174.750,00 |
188.730,00 |
198.050,00 |
198.050,00 |
212.030,00 |
8 |
191.060,00 |
191.060,00 |
205.040,00 |
214.360,00 |
214.360,00 |
228.340,00 |
A partire dall’esercizio 2022, il termine annuale di scadenza delle autocertificazioni per le esenzioni E30 ed E40 che non rientrano nei rinnovi automatici effettuati dal MEF è di regola fissato al 30 giugno, fatte salve evoluzioni normative e/o provvedimentali che modifichino la materia in questione.
In ogni caso è’ onere e responsabilità del cittadino comunicare l’eventuale variazione dello stato di diritto, in qualsiasi momento, anche antecedente alla scadenza indicata.
Cosa fare
Autocertificazione registrata in Strutture Sanitarie
Per acquisire i codici E30 o E40, il cittadino deve presentarsi all'Ufficio scelta/revoca del Presidio Territoriale di riferimento con la Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS), la fotocopia del documento di identità e compilare un’autocertificazione attestante la propria situazione reddituale, sulla base dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata.
Autocertificazione registrata in Farmacia
I cittadini possono recarsi presso le Farmacie ad autocertificare l’esenzione E30 o E40.
La possibilità di effettuare l’autocertificazione E30 - E40 in farmacia è limitata ai cittadini che siano maggiorenni ed operino in qualità di diretto interessato; non è quindi possibile, in farmacia, effettuare l’autocertificazione in qualità di tutore/amministratore di sostegno di terzi o comunque con delega di terzi.
Autocertificazione registrata dal cittadino
On-line autenticandosi sul proprio Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) al link https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/
ESENZIONE PER INVALIDITA' (attestato verde o BIANCO)
Le tipologie di cittadini che hanno diritto all’esenzione per invalidità (totale o parziale) sono:
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gli invalidi civili con percentuale superiore ai 2/3, o con assegno di accompagnamento, o con indennità di frequenza;
-
i ciechi e i sordomuti di cui agli art. 6 e 7 della Legge 482/68;
-
gli invalidi di guerra; i deportati in campo di sterminio e assisititi cui sia riconosciuto lo status di perseguitato politico antifascista o razziale (e loro familiari);
-
gli invalidi per lavoro e per servizio;
-
vittime del terrorismo e del dovere (e loro familiari);
-
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati (Leggi n. 210/1992 e n. 238/1997).
Cosa fare
Per gli assistiti con riconoscimento di invalidità civile con percentuale superiore ai 2/3, o con assegno di accompagnamento, o con indennità di frequenza si procede d’ufficio al rilascio della tessera di esenzione ed alla spedizione della stessa al domicilio dell’interessato.
Per rilascio dell’attestato di esenzione per le altre categorie sopra indicate, è necessario presentare agli Uffici Scelta e Revoca la seguente documentazione:
-
Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS)
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documentazione prevista in base alla categoria di appartenenza:
-
invalido di guerra e categorie assimilate: verbale del Ministero del Tesoro con categoria (per invalidità dalla VI alla VIII categoria anche la patologia invalidante) ;
-
invalido per lavoro: verbale INAIL con punteggio (se inferiore al 67/100 anche patologia invalidante) ;
-
invalido per servizio: verbale del Ministero del Tesoro con categoria (per invalidità dalla VI alla VIII anche patologia invalidante) ;
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vittime del dovere e del terrorismo: documentazione specifica comprovante la condizione;
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danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati (Leggi n. 210/1992 e n. 238/1997): documentazione dell'avvenuto riconoscimento dell'indennizzo.
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Chi trovi
Personale amministrativo
Quanto costa
E’ gratuito.
Dove rivolgersi
Per le sedi di erogazione clicca sul link Sedi e modalità di accesso - Ticket ed esenzioni
ALTRE TIPOLOGIE DI ESENZIONE
Non sono subordinate al rilascio di alcun attestato:
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le condizioni di interesse sociale (prevenzione, attività di screening tutela della salute collettiva, status di gravidanza, ecc.)
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gli infortunati sul lavoro e gli affetti da malattie professionali durante il periodo di temporanea invalidità.
Esenzioni per patologie croniche: introduzione nuove scadenze attestati -DM 23/11/2012
Esenzioni per patologie croniche: introduzione nuove scadenze attestati – DM 23.11.2012 –
Alla luce del D.M. 23.11.2012 ad oggetto “Definizione del periodo minimo di validità dell’attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, rilasciato ai sensi del Decreto 28.05.1999 n. 329”, Regione Lombardia ha comunicato la ridefinizione del periodo minimo di validità dell’attestato di esenzione per patologie croniche ed invalidanti.
Di seguito le tabelle riepilogative:
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Esenzioni a durata illimitata (Tabella 1 – clicca qui );
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Esenzioni a durata limitata (Tabella 2 – clicca qui );
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Esenzioni a durata illimitata o a tre mesi in caso di intervento (Tabella 3 – clicca qui );
Le nuove scadenze dei codici di esenzione sono state automaticamente allineate nel Sistema Informatico (NAR): la data di inizio validità sarà la data di effettuazione dell’allineamento e la data termine corrisponderà a quanto stabilito dalla nuova normativa.
L'asssistito può verificare il proprio stato di diritto:
- presso il proprio Medico o Pediatra di fiducia;
- presso tutte le Strutture Sanitarie erogatrici;
- presso l’Ufficio scelta/revoca (o Ufficio Esenzioni).