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Indennizzo A FAVORI DI SOGGETTI DANNEGGIATI da  trasfusioni O vaccinazioni

I soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati possono – come previsto dalla Legge 210/92 – fare richiesta di riconoscimento economico.
Il riconoscimento di tale diritto comporta anche l’esenzione dal ticket per le spese sanitarie correlate alla patologia riconosciuta previa presentazione all’ufficio esenzioni competente.

Nel dettaglio le previsioni normative sono:

 

  1. Persone che hanno riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psicofisica a seguito di: vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria; vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate per motivi di lavoro o per incarichi d'ufficio o per poter accedere ad uno stato estero; vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate in soggetti a rischio operanti in strutture sanitarie ospedaliere; vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695 (L. 14 ottobre 1999, n. 362, art. 3, c. 3).

  2. Persone non vaccinate che hanno riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica.

  3. Persone contagiate da virus HIV o da virus dell'epatite a seguito di somministrazione di sangue o suoi derivati, sia periodica (ad es. soggetti affetti da emofilia, talassemia, ecc.) sia occasionale (ad es. in occasione di intervento chirurgico, ecc.). 

  4. Personale sanitario di ogni ordine e grado che, durante il servizio, a seguito di contatto diretto con sangue o suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV, abbia contratto l'infezione da HIV oppure (sentenza Corte Costituzionale n. 476 del 26 novembre 2002) abbia riportato danni permanenti all'integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti.

  5. Persone che risultino contagiate da HIV o da epatiti virali dal proprio coniuge appartenente ad una delle categorie di persone sopra indicate e per le quali sia già stato riconosciuto il diritto all'indennizzo ai sensi della legge 210/92, nonché i figli dei medesimi contagiati durante la gestazione (art. 2, comma 7, L. 210/92).

  6. Gli eredi di persona danneggiata che, dopo aver presentato la domanda in vita, muoia prima di percepire l'indennizzo.

  7. Parenti aventi diritto (nell'ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni), dietro specifica domanda, qualora a causa delle vaccinazioni o delle infermità previste dalla L. 210/92 sia derivata la morte del danneggiato. Gli aventi diritto possono optare fra un assegno reversibile per 15 anni o un assegno una tantum.

 

 

Cosa fare. Le domande, in carta libera, vanno presentate ai Presidi Territoriali della ASST Spedali Civili.

 

Termini per la presentazione della domanda

  • Vaccinazioni ed epatiti post-trasfusionali: 3 anni dalla data di conoscenza (manifestazione) dell’evento dannoso

  • Vaccinazione antipolio non obbligatoria: 4 anni dall’entrata in vigore della Legge 695/59 (20/10/1999)

  • HIV: 10 anni dalla data di conoscenza dell’evento dannoso

  • Aggravamenti: 6 mesi dalla data dell'evento

  • Assegno una tantum o assegno reversibile per 15 anni: 10 anni dal decesso della persona danneggiata.


Maggiori indicazioni sulla documentazione possono essere richieste alle sedi dei Presidi Territoriali della ASST Spedali civili.

Il cittadino sarà successivamente convocato a visita dalla Commissione Medico Ospedaliera (CMO) presso l’Ospedale Militare di Milano in via Saint Bon n. 7 – 20100 Milano . Questa Commissione Medica (composta da medici militari) provvederà in seguito a trasmettere il suo giudizio al cittadino attraverso Servizio di Medicina Legale Territoriale dell'ASST Spedali Civili-  Ufficio Legge 210/92 -.

In caso di parere positivo l’esito viene notificato, oltre che all’interessato, anche al Servizio di Medicina Legale Territoriale dell'ASST Spedali Civili-  Ufficio Legge 210/92 - che avvierà la pratica per la corresponsione del beneficio economico.
In caso di parere negativo il suddetto ufficio  trasmetterà al cittadino, unitamente al giudizio della CMO, anche le informazioni necessarie per l’eventuale ricorso.


Ricorso. Il ricorso, in carta libera, va inoltrato entro 30 giorni dalla notifica al Ministero della Salute tramite il Servizio di Medicina Legale Territoriale dell'ASST Spedali Civili-  Ufficio Legge 210/92 .

 

Benefici economici concessi:

indennizzo vitalizio costituito da un assegno erogato bimestralmente al danneggiato a partire dal mese successivo alla data della domanda assegno una tantum o assegno reversibile per 15 anni in caso di decesso del danneggiato.

 

Quanto costa. La prestazione è gratuita

 

 

Dove rivolgersi.

Presidi Territoriali dell’ASST Spedali Civili.

 

SEDI Telefono

Presidio Territoriale Brescia Centro: Viale Duca degli Abruzzi, 13  030.3333674
Presidio Territoriale Brescia Hinterland (Rezzato): Via F.lli Kennedy, 115  030.2499821
Presidio Territoriale di Valle Trompia : Via Beretta, 3  030.8915322

 

Per informazioni rivolgersi al Servizio di Medicina Legale Territoriale dell'ASST Spedali Civili

-  Ufficio Legge 210/92 – Tel.  030 3333741

 

 

 


 

MODULISTICA:

 

Domanda per danno irreversibile correlato a vaccinazione, trasfusione o somministrazione di emoderivati

Domanda per danno irreversibile correlato a vaccinazione, trasfusione o somministrazione di emoderivati per parenti/eredi

 

Modello per il ricorso 

 

 

 

 

 

 

 

 

ultima modifica:  23/11/2017
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